Aggiornamento IMPORTANTE Bando Fattore Famiglia ( DGR 1277/2022) – Voucher Nidi

Aggiornamento IMPORTANTE Bando Fattore Famiglia ( DGR 1277/2022) – Voucher Nidi

 

SI ALLEGA COMUNICAZIONE DEL 09.05.2023 dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla persona quale ente gestore del procedimento.

Buongiorno,
ad integrazione e specifica dell’avviso per accedere al Voucher Nido – Fattore Famiglia 2022, attualmente aperto (chiusura prevista il 15.05.2023), si fornisce un necessario chiarimento in relazione alla seguente caratteristica, che deve essere posseduta dai soggetti destinatari del contributo:

Possono presentare domanda di contributo coloro che (…) non hanno carichi pendenti ai sensi della L.R. numero 16 dell’11 maggio 2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”

Non avere carichi pendenti” va inteso non in senso strettamente penalistico (ovvero non avere procedimenti penali a proprio carico, tuttora in corso di definizione), ma in relazione a quanto previsto dalle condizioni di cui all’art 1 della L.R. 16/18, che recita quanto segue:
Art. 1 Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.

  1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
    a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
    b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.
  3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, sportellofamiglia@aziendafeltrina.it

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